Art. 3.
(Comitato istituzionale delle isole minori).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato.
      2. Il Comitato è organo paritetico ed è composto:

          a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle isole minori, in numero non superiore a sette;

          b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

          c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), in rappresentanza delle aree regionali interessate.

      3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.
      4. Il Comitato, attraverso un apposito regolamento, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare oneri aggiuntivi a carico dello Stato.